In Gazzetta ufficiale la revisione dell’ASN
E’ stato pubblicato in GU (190 del 18 agosto 2014) il testo del decreto di conversione del DL90 (semplificazione della pubblica amministrazione).
Il testo , per quanto attiene l’art.14, non ha subito modifiche rispetto alla versione presentata alla Camera, pertanto il testo degli articoli 15 e 16 della legge Gelmini andrà letto come di seguito indicato.
Art. 15. (Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari)1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinita’, i settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell’abilitazione di cui all’articolo 16. I settori concorsuali sono raggruppati in macrosettori concorsuali. Ciascun settore concorsuale puo’ essere articolato in settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati esclusivamente per quanto previsto agli articoli 18, 22, 23 e 24 della presente legge, nonche’ per la definizione degli ordinamenti didattici di cui all’articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127.2. Ai settori concorsuali afferiscono, in sede di prima applicazione, almeno cinquanta professori di prima fascia e, a regime, almeno ventiprofessori di prima fascia.3. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di revisione dei settori concorsuali e dei relativi settori scientifico-disciplinari con cadenza almeno quinquennale. |
Art. 16. (Istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale)1. E’ istituita l’abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata «abilitazione». L’abilitazione ha durata di sei anni e richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L’abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu’ regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sono disciplinate le modalita’ di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell’abilitazione, in conformita’ ai criteri di cui al comma 3.3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:a) l’attribuzione dell’abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attivita’ di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il CUN e l’ANVUR;b) la possibilita’ che il decreto di cui alla lettera a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato puo’ presentare ai fini del conseguimento dell’abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dieci;c) meccanismi di verifica quinquennale dell’adeguatezza e congruita’ dei criteri e parametri di cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli stessi con la medesima procedura adottata per la loro definizione; la prima verifica è effettuata dopo il primo biennio;d) la presentazione della domanda per il conseguimento dell’abilitazione senza scadenze prefissate, con le modalita’ individuate nel regolamento medesimo; il regolamento disciplina altresi’ il termine entro il quale inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di ciascuna domanda e le modalita’ per l’eventuale ritiro della stessa a seguito della conoscibilita’ dei parametri utilizzati dalla commissione per il singolo candidato nell’ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera a); e) i termini e le modalita’ di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per settori concorsuali, e l’individuazione di modalita’, anche informatiche, idonee a consentire la conclusione delle stesse entro cinque mesi dall’indizione; la garanzia della pubblicita’ degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;
f) l’istituzione per ciascun settore concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a carico delle disponibilita’ di bilancio degli atenei, di un’unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di cinque commissari all’interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera h) e sorteggio di un commissario all’interno di una lista, curata dall’ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso universita’ di un Paese aderente all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La partecipazione alla commissione nazionale di cui alla presente lettera non da’ luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennita’; nel rispetto della rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i), e fatta salva la durata biennale della commissione, il regolamento di cui al presente comma può disciplinare la graduale sostituzione dei membri della commissione”; g) il divieto che della commissione di cui alla lettera f) faccia parte piu’ di un commissario della stessa universita’; la possibilita’ che i commissari in servizio presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente esentati dalla ordinaria attivita’ didattica, nell’ambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; la corresponsione ai commissari in servizio all’estero di un compenso determinato con decreto non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; h) l’effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f) all’interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attivita’ scientifica complessiva, con particolare riferimento all’ultimo quinquennio; l’inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell’articolo 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza; i) il sorteggio di cui alla lettera h) al fine di garantire una rappresentanza fin dove possibile proporzionale tra i settori scientifico-disciplinari all’interno della Commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare ricompreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari;la commissione puo’ acquisire pareri scritti pro veritate sull’attivita’ scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui alla lettera h); i pareri sono pubblici ed allegati agli atti della procedura; il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione; l) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di piu’ di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell’abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale; m) la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell’abilitazione a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi dalla data di presentazione della domanda e, in caso di conseguimento dell’abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi dal conseguimento della stessa; m-bis) alle procedure di abilitazione si applicano, per quanto compatibili, le norme previste dall’articolo 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 n) la valutazione dell’abilitazione come titolo preferenziale per l’attribuzione dei contratti di insegnamento di cui all’articolo 23, comma 2; o) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione presso universita’ dotate di idonee strutture e l’individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le universita’ prescelte assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario. 4. Il conseguimento dell’abilitazione scientifica non costituisce titolo di idoneita’ ne’ da’ alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un’universita’ al di fuori delle procedure previste dall’articolo 18. |
Inoltre sono state forniti con il decreto di conversione chiarimenti in merito ai tempi delle nuove procedure ed a chi potrà partecipare nel seguente modo:
– le procedure relative all’anno 2014 di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, sono indette entro e non oltre il 28 febbraio 2015 previa revisione dei regolamenti di cui all’articolo 16, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dei conseguenti decreti ministeriali.
– I candidati che hanno presentato domanda, con esito negativo, per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nella tornata 2012 e in quella 2013 possono ripresentare domanda a far data dal primo marzo 2015. La durata dell’Abilitazione Scientifica Nazionale conseguita nelle tornate 2012 e 2013 è di sei anni.
Oltre alla legge Gelmini mediante questo provvedimento è stato anche modificato l’articolo 1 comma 9 della legge 4 novembre 2005, n. 230 nel seguente modo:
– le parole da: “previo parere di una commissione” a: “proposta la chiamata” sono sostituite dalle seguenti: “previo parere della commissione nominata per l’espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale di cui all’articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore per il quale è proposta la chiamata, da rilasciarsi entro trenta giorni dalla richiesta di parere.”.
Infine viene ribadito che la “La qualità della produzione scientifica dei professori reclutati dagli atenei all’esito dell’abilitazione scientifica nazionale è considerata prioritaria nell’ambito della valutazione delle politiche di reclutamento previste dall’articolo 5 commi 1 lettera c) e comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49»”
Quest’ultimo paragrafo assume particolare rilievo, in quanto l’attribuzione del fondo di finanziamento ordinario degli atenei sarà vincolata alla produttività scientifica post-inserimento nel ruolo.
Qui il testo in Gazzetta Ufficiale.