Proroga lavori commissioni ASN e blocco tornata 2014
In gazzetta è stato pubblicato il Decreto: “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari.
All’interno del decreto è inserita la norma che prevede la proroga dei lavori delle attuali commissioni per l’abilitazione nazionale al 30 settembre 2014 ed il blocco della tornata 2014. Questo causa di conseguenza lo slittamento dei tempi utili alla ridefinizione dei settori concorsuali. E’ previsto infatti per il Dm 338/11 che questa azione venga effettuata con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla nomina della nuova commissione. Nel testo del decreto è inoltre prevista una modifica al turn-over. Si riportano a seguire gli articoli di riferimento (3,14)
Art. 14 (Conclusione delle procedure in corso per l’abilitazione scientifica nazionale)
1. I lavori delle commissioni nominate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 222 riferiti alla tornata 2013 dell’abilitazione scientifica nazionale proseguono, senza soluzione di continuità, fino alla data del 30 settembre 2014.
2. Agli oneri organizzativi e finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse ordinarie attribuite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca alle Università sedi delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 222, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. In attesa della revisione della disciplina sull’abilitazione scientifica nazionale è sospesa per l’anno 2014 e in deroga a quanto previsto dall’articolo 16, comma 3, lettera d), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, l’indizione delle procedure di cui agli articoli 3, comma 1, e 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011.
4. Le chiamate relative al piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 a valere sulle risorse di cui all’articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono effettuate entro il 31 marzo 2015.
Art. 3 (Semplificazione e flessibilità nel turn over)
1. …omissis….
2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di ruolo del singolo ente non superi l’80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente, possono procedere, per gli anni 2014 e 2015, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 60 per cento nell’anno 2016, dell’80 per cento nell’anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018. A decorrere dal 1 gennaio 2014 non si tiene conto del criterio di calcolo di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
…omissis….