Didattica e Formazione - 03/07/2017
Ridefinizione del costo standard
Si segnala la pubblicazione del DL 20 giugno 2017, n. 91 , recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. (17G00110) (GU Serie Generale n.141 del 20-06-2017)
Il decreto riporta al suo interno un articolo (12) dedicato all’università e volto in particolare a ridefinire il criterio di attribuzione del Fondo di Funzionamento ordinario agli atenei.
Di seguito il testo dell’articolo.
Art. 12
Costo standard per studente
1. Per costo standard per studente delle universita' statali si
intende il costo di riferimento attribuito al singolo studente
iscritto entro la durata normale dei corsi di studio, tenuto conto
della tipologia di corso, delle dimensioni dell'ateneo e dei
differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui
opera l'universita'. In attuazione di quanto disposto dall'articolo
5, comma 4, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il
costo standard per studente costituisce parametro di riferimento per
la ripartizione annuale di una percentuale del fondo di finanziamento
ordinario (FFO) secondo quanto indicato nel presente articolo.
2. La determinazione e l'eventuale aggiornamento del modello di
calcolo del costo standard di ateneo sono definiti sulla base dei
seguenti criteri e relativi indici di costo:
a) criterio del costo del personale docente: si utilizzano come
indici di costo gli standard di docenza previsti per l'accreditamento
iniziale dei corsi di studio e come costo medio di riferimento, cui
parametrare la dotazione standard di docenza, il costo caratteristico
di ateneo del professore di I fascia. Nella determinazione della
dotazione di docenza si utilizza come numero standard di studenti
nelle classi delle aree medico-sanitaria, scientifico tecnologica e
umanistico sociale il valore compreso nell'intervallo tra il 60 per
cento e il 100 per cento del numero di riferimento previsto in sede
di accreditamento, in modo da tenere conto dei costi fissi della
docenza necessaria per l'accreditamento;
b) criterio del costo della docenza a contratto: e' riferito al
monte ore di didattica integrativa aggiuntiva stabilito in misura
pari al 30 per cento del monte ore di didattica standard della
docenza di cui alla lettera a), parametrato al valore medio di 120
ore per i professori e 60 ore per i ricercatori;
c) criterio del costo del personale tecnico amministrativo: si
attribuisce una dotazione standard pari ad una unita' di personale
per ogni docente come risultante dal criterio di cui alla lettera a)
e, in aggiunta, un numero di figure di supporto tecnico parametrato a
quelle eventualmente richieste in sede di accreditamento dei corsi di
studio e un numero di collaboratori ed esperti linguistici pari a
quelli in servizio presso l'ateneo;
d) criterio dei costi di funzionamento e di gestione delle
strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti
disciplinari: il costo e' stimato sulla base degli oneri medi
rilevati dai bilanci degli atenei, tenendo altresi' conto dei costi
fissi della sede universitaria non dipendenti dalla numerosita' degli
iscritti.
3. Al fine di tenere conto dei differenti contesti in cui ogni
universita' si trova ad operare, al costo standard di ateneo di cui
al comma 2 puo' essere aggiunto un importo di natura perequativa
parametrato fino ad un massimo del 10 per cento rispetto al costo
standard medio nazionale, in base alla diversa capacita' contributiva
degli studenti iscritti all'universita', determinata tenendo conto
del reddito medio familiare della ripartizione territoriale ove ha
sede l'ateneo.
4. Al fine di assicurare la continuita' e l'integrale distribuzione
dei finanziamenti per le universita' statali sono confermate le
assegnazioni gia' disposte per gli anni 2014, 2015 e 2016 a valere
sul fondo di finanziamento ordinario che, in relazione al costo
standard per studente, sono state attribuite in coerenza con quanto
definito ai commi 2 e 3 per l'ammontare gia' indicato nei decreti
ministeriali di attribuzione del FFO.
5. Per l'anno 2017 la quota del FFO ripartita in base al criterio
del costo standard per studente e' fissata con il decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca relativo
ai criteri di riparto del fondo di finanziamento ordinario entro
l'intervallo compreso tra il 19 per cento e il 22 per cento del
relativo stanziamento, al netto degli interventi con vincolo di
destinazione. Al fine di assicurare il tempestivo riparto dei
finanziamenti sono utilizzati gli stessi importi del costo standard e
i dati sugli studenti utilizzati per il riparto del FFO dell'anno
2016.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, acquisti i pareri di CRUI e ANVUR,
si provvede alla rideterminazione del modello di calcolo del costo
standard per studente sulla base dei criteri e relativi indici di
costo di cui al comma 2, integrati di un ulteriore importo di natura
perequativa, in aggiunta a quello di cui al comma 3, che tenga conto
della diversa accessibilita' di ogni universita' in funzione della
rete dei trasporti e dei collegamenti. Tale ulteriore importo e'
parametrato rispetto al costo standard medio nazionale, fino ad un
massimo del 10 per cento.
7. Il decreto di cui al comma 6 ha validita' triennale e trova
applicazione a decorrere dall'anno 2018 ai fini della ripartizione di
una percentuale del FFO, al netto degli interventi con vincolo di
destinazione, non inferiore a quella del comma 5, incrementata tra il
2 per cento e il 5 per cento all'anno, in modo da sostituire
gradualmente la quota di finanziamento determinata sulla base del
trasferimento storico e fino ad un massimo del 70 per cento.
8. Ai fini di cui al comma 7, il costo standard per studente di
ateneo e' moltiplicato per il numero di studenti regolarmente
iscritti entro la durata normale del corso di studi.