Area riservata

Statuto

Titolo 1

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) e ss.mm.ii. e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione: “ARTEC”, Associazione scientifica per la promozione dei rapporti tra architettura e tecniche dell’edilizia, da ora in avanti denominata “Associazione”, con durata illimitata e con sede legale nel Comune di Bologna.


Titolo 2

SCOPI, FINALITÀ E OBIETTIVI

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L’ARTEC è una associazione scientifica e culturale, non ha scopo di lucro e persegue finalità di utilità sociale.

Nello specifico, l’Associazione promuove la crescita culturale e professionale degli studiosi, dei ricercatori e degli operatori nell’ambito dell’edilizia e dell’architettura diffondendo la conoscenza dei risultati conseguiti dalla medesima comunità scientifica.

A tal fine l’Associazione:

  • promuove l’innovazione;
  • favorisce l’acquisizione e la diffusione delle informazioni di interesse del settore al proprio interno e verso l’esterno;
  • incentiva la divulgazione dei risultati di studi e ricerche svolte dai soci, sostenendoli nell’attività di diffusione della conoscenza acquisita ed orienta alla pubblicazione presso sedi nazionali ed internazionali di alta qualificazione scientifica;
  • favorisce l‘evoluzione dell’attività scientifica degli associati in relazione ai continui mutamenti del contesto;
  • cura manifestazioni di carattere culturale e scientifico, quali convegni, seminari, conferenze, ecc., organizza almeno un convegno ogni due anni su temi di grande rilevanza rispetto ai fini statutari;
  • stabilisce scambi e collaborazioni con altre istituzioni e/o associazioni, italiane e straniere che abbiano finalità analoghe;
  • promuove la formazione qualificata dei futuri quadri accademici attraverso la partecipazione ad occasioni di ricerca e di coordinamento didattico ed operativi comuni;

L’associazione assume funzione di rappresentanza del settore disciplinare Architettura Tecnica (ICAR/10), promuove e mantiene rapporti di collaborazione con il Ministero competente, con Istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, con le organizzazioni accademiche istituzionali e non (ANVUR, CUN, Società Scientifiche, Conferenze universitarie, ecc.), con organizzazioni professionali nazionali e internazionali, che operano in ambiti disciplinari affini o similari.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla legislazione vigente.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.


Titolo 3

SOCI

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all’associazione persone fisiche, istituzioni scientifiche, società, Enti pubblici o privati, istituzioni ed associazioni culturali e professionali, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di Amministrazione, di seguito anche definito “Giunta”, una domanda, impegnandosi contestualmente ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dalla Giunta e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

La Giunta delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

La Giunta deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dalla Giunta, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Tipologie di associati)


Gli associati dell’associazione si distinguono in:

  1. associati ordinari
  2. associati sostenitori
  3. associati onorari
  4. associati aderenti

Associati ordinari” possono essere tutti i docenti di ruolo e già di ruolo del settore disciplinare dell’Architettura Tecnica; per essi l’iscrizione avviene con una semplice domanda scritta. Associati ordinari possono essere anche studiosi che si siano distinti nelle tematiche dell’Architettura Tecnica; questi possono iscriversi all’associazione mediante domanda sottoscritta e sostenuta da due associati ordinari e previo parere favorevole della Giunta.

Associati sostenitori” possono essere istituzioni scientifiche, società, Enti pubblici o privati, istituzioni ed associazioni culturali e professionali. L’iscrizione degli Associati sostenitori avviene su domanda e su parere favorevole della Giunta. Gli associati sostenitori versano un contributo di supporto all’attività dell’associazione come definito da Regolamenti interni. Gli Istituti, Società o Enti sono rappresentati in seno all’Assemblea dal loro rappresentante legale o da persona da esso delegata.

Possono essere chiamati a far parte dell’associazione in qualità di “associati onorari”, esponenti del mondo culturale e professionale, italiani e stranieri, che si siano particolarmente distinti nell’ambito disciplinare dell’Architettura Tecnica. La proposta è avanzata dal Presidente o da almeno quattro associati ordinari e deve essere approvata da almeno i 2/3 dei membri della Giunta.

Possono ottenere l’iscrizione come “associati aderenti” persone che non rientrino nelle categorie precedenti e che siano anche semplici cultori delle discipline dell’area dell’Architettura Tecnica. L’iscrizione degli associati aderenti avviene a domanda dell’interessato e su parere favorevole della Giunta. I Dottori di Ricerca, i Dottorandi, i Borsisti, gli Assegnisti, gli iscritti alle scuole di specializzazione e ai Master di primo e secondo livello di Architettura, di Design, di Ingegneria e di tutti i corsi di studio in cui sono presenti discipline del SSD – Architettura Tecnica possono ottenere l’iscrizione quali associati aderenti.

ART. 5

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati, in relazione alla tipologia, hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per attività svolta in nome e per conto dell’associazione;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  • svolgere la propria attività verso gli altri associati in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dalla Giunta.

Titolo 4

PERDITA DEI REQUISITI DI SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 6

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato che contravviene agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione unanime della giunta e dopo aver acquisito e/o ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni e ricorrere al giudizio insindacabile dei probiviri.

L’associato può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno con un mese di anticipo.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

I soci dichiarati decaduti, esclusi e receduti e gli eredi del socio deceduto non hanno diritto al rimborso della quota annuale versata, né ad altre prestazioni patrimoniali a carico dell’Associazione.


Titolo 5

ORGANI SOCIALI

ART. 7

(Organi e cariche sociali)

Sono organi e cariche sociali:

a. l’Assemblea dei Soci,

b. la Giunta (organo di amministrazione),

c. il Presidente,

d. Collegio dei probiviri (Organo di controllo),

e. Revisori dei conti,

f. il Vice–Presidente,

f. Il tesoriere,

g. Il segretario.

ART. 8

(Assemblea dei Soci)

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio di esercizio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulla esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Dell’Assemblea fanno parte con diritto di voto gli associati ordinari, gli associati sostenitori,
gli associati onorari, purché siano in regola con i pagamenti, se dovuti.

All’Assemblea, altresì, partecipano, senza diritto di voto, gli associati aderenti, sempre che
siano in regola con i pagamenti.

Il Presidente, sentito il parere della Giunta, potrà invitare a partecipare alle riunioni dell’Associazione, senza diritto di voto, personalità e membri di organismi deputati a svolgere funzioni di interesse per l’Associazione.

L’assemblea può riunirsi anche per via telematica secondo le modalità definite dal presente articolo.

Non sono ammesse deleghe.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti della Giunta non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

La convocazione dell’assemblea deve essere inviata a cura del Presidente a tutti i componenti almeno cinque giorni prima della data fissata per l’assemblea, tramite posta elettronica o altro mezzo informatico, con indicazione del giorno, dell’ora, della sede, degli argomenti all’ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza (videoconferenza, posta elettronica certificata,  posta elettronica di cui il componente l’organo garantisca di fare uso esclusivo e protetto).

Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza ordinaria. Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, delle tecnologie in possesso di ciascuno dei partecipanti a distanza. Il verbale della seduta telematica dovrà riportare: l’indicazione del giorno e dell’ora di apertura e chiusura della seduta; griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze giustificate; esplicita dichiarazione di chi presiede l’assemblea; chiara indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno; esplicita dichiarazione di chi presiede l’assemblea relativa all’avvio della trattazione, anche a distanza, degli argomenti all’ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni componente di interloquire con gli altri; fatti avvenuti in sintesi durante la seduta e le dichiarazioni rese dai partecipanti alla seduta, anche a distanza.

ART. 9

Giunta (organo di amministrazione)

La Giunta è composta da cinque membri, scelti fra i soci con delibera assembleare ed è presieduta dal Presidente; la Giunta nomina al proprio interno, all’atto dell’insediamento, il segretario, vicepresidente e al proprio interno o all’esterno, ma comunque tra i soci ordinari, il tesoriere. In tale secondo caso il tesoriere partecipa alle riunioni di Giunta senza diritto di voto.

I componenti della giunta restano in carica per tre anni solari e sono rieleggibili più volte, ma non possono svolgere più di due mandati consecutivi.

In caso di morte o di dimissioni dei membri della Giunta, si provvederà alla loro sostituzione, con il primo dei non eletti o, in mancanza, con elezione suppletiva effettuata a mezzo posta o per via telematica. Gli eletti in sostituzione resteranno in carica fino alla successiva scadenza dell’intera Giunta.

Le sedute della Giunta sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità il voto del presidente ha valore doppio. La giunta può riunirsi anche per via telematica secondo le modalità definite all’articolo 8.

La Giunta coadiuva il Presidente e collabora con esso per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione.

Essa provvede:

  • all’esame delle domande di ammissione all’Associazione per la tipologia di associati di cui all’art.4 e ne valuta l’ammissibilità;
  • dichiara la decadenza e l’esclusione dei soci;
  • provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria e predispone il bilancio;
  • nomina commissioni di tipo istruttorio per lo svolgimento di particolari attività utili all’Associazione;
  • coordina le attività di tipo informativo e pubblicistico dell’Associazione.
  • propone annualmente all’Assemblea il programma delle attività culturali e scientifiche, ed il tema del convegno su temi di grande rilevanza rispetto ai fini statutari di cui all’art. 2.

I membri della Giunta, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri della Giunta è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza (co.7 art.26 del Codice del terzo settore).

ART. 10

(Presidente e Vice-Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, ed è rieleggibile più volte, ma non può svolgere più di due mandati consecutivi.

Il Presidente dura in carica quanto la Giunta e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente uscente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e la Giunta, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta. Il Presidente predispone: l’ordine del giorno delle riunioni, convoca le riunioni dell’Assemblea e della Giunta, le presiede, redige, con l’ausilio del segretario, i relativi verbali, organizza, dirige e sorveglia le votazioni dirette e quelle per posta o per via telematica, nominando apposita Commissione elettorale.

Il Presidente prepara, firma e diffonde la corrispondenza ordinaria, mantiene i contatti ufficiali con gli Enti e gli Organismi, con i membri dell’Associazione e della Giunta. Il Presidente è responsabile, congiuntamente con il tesoriere, della predisposizione del bilancio da sottoporre per l’approvazione alla Giunta e poi all’Assemblea, corredandolo di idonee relazioni.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. Il Vice-Presidente può svolgere altre funzioni che il Presidente intenda delegargli.

ART. 11

(Il Segretario)

Il Segretario ha il compito di redigere il verbale delle sedute della Giunta e dell’Assemblea, nonché svolgere altre funzioni meramente esecutive su delega del Presidente. Tiene la documentazione dell’associazione (elenco associati, verbali) e cura la corrispondenza.

ART. 12

(Il Tesoriere)

Al Tesoriere competono la custodia del patrimonio dell’associazione, gli atti amministrativi (esclusi quelli svolti dal Segretario), i pagamenti, la riscossione delle quote associative e la predisposizione ordinata della documentazione necessaria ed utile per la redazione della bozza del bilancio da sottoporre alla Giunta che ne rimanderà poi l’approvazione all’Assemblea degli associati.

ART. 13

Collegio dei probiviri (Organo di controllo)

L’organo di controllo, di seguito denominato “Collegio dei probiviri”, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere alla giunta (organo di amministrazione) notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14

(Revisore legale dei conti)

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge (art. 31 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.), l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ART. 15

(Collegio Arbitrale)

Salvi i casi di competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, qualsiasi controversia fra gli associati e/o loro eredi, ovvero fra questi e l’associazione, ovvero fra l’associazione e gli amministratori della stessa e/o i liquidatori, e/o l’organo di controllo, relativa o connessa a rapporti associativi e suscettibile di composizione in via arbitrale, verrà deferita ad un Collegio Arbitrale di tre membri nominati su istanza della parte più diligente dal Presidente del  Tribunale competente in base al luogo in cui l’associazione ha la sua sede legale.

Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto e nell’osservanza delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.


Titolo 6

PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 16

(Patrimonio dell’Associazione)

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo: da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

L’Associazione, per l’adempimento dei suoi compiti, dispone delle seguenti entrate:

  • dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione;
  • dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
  • degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività sotto qualsiasi forma.

La Giunta annualmente stabilisce la quota di contribuzione annuale a carico dei soci e le modalità di versamento. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota contributiva annuale.

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 17

(Bilancio di esercizio e Bilancio sociale)

Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta è convocata per la predisposizione del rendiconto economico finanziario dell’esercizio precedente, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 31 marzo successivo.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori ai 100 mila euro annui, l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 milione di euro annui l’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 18

(Utili e avanzi)

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

ART. 19

(Libri)

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

ART. 20

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 21

(Lavoratori)

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.


Titolo 7

MODIFICHE ALLO STATUTO

ART. 22

(modifiche allo Statuto)

Eventuali proposte di modifica al presente Statuto possono essere presentate al Presidente da dieci o più soci dell’Associazione. Le modifiche dello Statuto e lo scioglimento anticipato dell’Associazione dovranno essere approvate con il voto favorevole dei due terzi dei Soci espresso in Assemblea.


Titolo 8

SCIOGLIMENTO

ART. 23

(estinzione o scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.


Titolo 9

DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI

ART. 24

(disposizioni transitorie e finali)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 25

(Sito web)

L’Associazione curerà con periodici aggiornamenti il sito Web dell’associazione stessa, che costituirà il principale mezzo di comunicazione con gli associati e con il pubblico. Il sito sarà organizzato secondo i criteri e le modalità fissati dalla Giunta. In particolare, l’associazione curerà la pubblicazione sul proprio sito internet ai sensi di quanto previsto dai commi da 125 a 129 dell’art. 1 della Legge 124/2017.

ART. 26

(Qualifica dei soci in fase di prima applicazione)

In sede di prima applicazione del presente statuto gli associati dell’associazione ARTEC sono inquadrati nelle categorie di associato definite all’articolo 4 nel seguente modo:

  • se trattasi di docenti di ruolo e già di ruolo del settore disciplinare dell’Architettura Tecnica sono inquadranti nella categoria di soci associati;
  • se trattasi di istituzioni scientifiche, le società, Enti pubblici o privati, istituzioni ed associazioni culturali e professionali sono inquadrate nella categoria di associati sostenitori;

Ogni altro soggetto sarà inquadrato nella categoria di associato aderente.

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